INIZIO CORSO 16/09/2025
ORARIO LEZIONI dalle ore 9.00 alle ore 13.00
DURATA 12 ore
SEDE Centro Formazione Esac, Via Piazzon, 40 - Creazzo (VI)
PREZZO 201,30 € (165,00 € + IVA)
PREZZO SOCI CONFCOMMERCIO VICENZA
152,50 € (125,00 € + IVA) 50,00..
PREZZO SOCI CONFCOMMERCIO VICENZA
FINANZIATO 60% ENTE BILATERALE
61,00 €
Il costo del corso per i soci Confcommercio Vicenza è finanziato al 60% dagli Enti Bilaterali Settore Terziario e Settore Turismo della Provincia di Vicenza con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza, previa verifica che l’azienda applichi integralmente i CCNL Terziario e Turismo e il Contratto Integrativo provinciale del terziario e sia in regola con i versamenti contributivi da almeno 18 mesi, riferiti a lavoratori full-time o part-time di almeno 20 ore settimanali.
La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del Datore di lavoro, così come previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 che trova applicazione, per quanto riguarda i contenuti e la durata, nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. L’aggiornamento della formazione dei lavoratori deve essere quinquennale.
Calendario: martedì 16-23-30 settembre 2025, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Il periodo transitorio del nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione
IIl nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 prevede un periodo transitorio di 12 mesi, fino al 24 maggio 2026. Durante questo periodo i corsi già regolamentati dai precedenti accordi (come quelli del 2011 e 2016) possono continuare ad essere erogati per altri 12 mesi, rispettando le regole preesistenti.
I corsi non regolamentati dai vecchi accordi, come quelli per lavori in spazi confinati o l’uso di carriponte, devono invece conformarsi subito alle nuove disposizioni, poiché per questi non esiste un regime transitorio.
L’Accordo 2025 chiarisce poi che tutti i corsi svolti prima del 24 maggio 2025, conformi agli accordi precedenti, rimangono validi a tutti gli effetti, purché abbiano rispettato durata, contenuti, metodologia, qualificazione dei docenti e siano correttamente documentati.
È poi necessario precisare che il nuovo Accordo stabilisce chiaramente che la formazione sulla sicurezza ai lavoratori neoassunti deve essere svolta prima che il lavoratore sia adibito alla mansione.
Questa modifica si allinea con l’art. 37 del D.Lgs. 81/08, il quale determina che nessun lavoratore può essere esposto a rischi senza una preventiva formazione adeguata, composta da una formazione generale di 4 ore e una formazione specifica, variabile in base al rischio, con aggiornamento quinquennale obbligatorio.
• Formazione base
• Concetti di rischio
• Danno
• Prevenzione
• Protezione
• Organizzazione della prevenzione aziendale
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza
• Formazione specifica
In base a quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni, la formazione di ogni lavoratore deve prevedere una parte generale di 4 ore ed una parte specifica la cui durata dipende dal livello rischio dell’attività, in particolare sono previste 8 ore se il rischio è “medio”. Il livello di rischio di un’azienda è stabilito sulla base del codice ATECO.
Tale formazione deve essere erogata a tutti i lavoratori e soggetti ad essi equiparati (es. soci lavoratori, lavoratori atipici ecc.). L’Accordo Stato Regioni prevede che il percorso formativo dei nuovi assunti sia obbligatoriamente completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.
In particolare, i destinatari di questo percorso formativo sono coloro che operano in aziende caratterizzate da un codice ATECO che inizia con le due cifre "85" (scuole, autoscuole, ecc.) e coloro che sono appartenenti ai settori dell'agricoltura, sivicoltura e pesca, trasporto e magazzinaggio, sanità e assistenza sociale, amministrazione pubblica e difesa.